(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007) IL PRESIDENTE Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalita' di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; Visto altresi' l'art. 90-bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, in ordine all'espressione del parere di congruita' sugli atti che non comportino la necessita' di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri; Preso atto che la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art. 7, commi 8, 9 e 11 lettera a) e successive modificazioni ed integrazioni prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale al fine di attuare politiche di pari opportunita' tra donna e uomo realizzi proprie iniziative e/o in collaborazione con soggetti di diritto pubblico e/o privato; Considerato che tali spese sono imputabili sul cap. 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale regionale; Rilevato che nell'ottica di una semplificazione per la gestione delle suddette iniziative dirette si e' ritenuto necessario regolamentare l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio Pari Opportunita'; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2051 del 31 agosto 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Servizio Pari Opportunita' e per la valutazione della congruita' sui contratti nei quali sia parte il Servizio medesimo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. ILLY