(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  l'art.  4  della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che
disciplina  le  modalita'  di  acquisto  di  beni  e servizi da parte
dell'Amministrazione  regionale  per importi inferiori alla soglia di
rilievo  comunitario,  cosi'  come modificato dall'art. 3 della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17;
   Visto  altresi'  l'art. 90-bis della legge regionale 1 marzo 1988,
n.  7, come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 19
giugno   1995,  n.  24,  in  ordine  all'espressione  del  parere  di
congruita'  sugli  atti  che  non  comportino  la necessita' di esame
tecnico  che  rientri  nella  competenza professionale di ingegneri o
geometri;
   Preso  atto  che la legge regionale n. 12 del 21 luglio 2006, art.
7,  commi  8,  9  e  11  lettera  a)  e  successive  modificazioni ed
integrazioni prevede, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale al
fine  di  attuare  politiche  di  pari  opportunita' tra donna e uomo
realizzi  proprie  iniziative  e/o  in collaborazione con soggetti di
diritto pubblico e/o privato;
   Considerato  che  tali  spese  sono imputabili sul cap. 4707 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale regionale;
   Rilevato  che  nell'ottica  di una semplificazione per la gestione
delle   suddette   iniziative   dirette  si  e'  ritenuto  necessario
regolamentare  l'acquisizione  di beni e servizi in economia da parte
del Servizio Pari Opportunita';
   Visto  il  regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per
l'amministrazione  del  patrimonio  e  la contabilita' generale dello
Stato» e successive integrazioni e modificazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n.  384  «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia»;
   Vista  la  legge  regionale  16  aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in
materia  di  bilancio  e  di  contabilita' regionale e modifiche alla
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;
   Visto   il   Regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale  e  degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente
della   Regione   27   agosto   2004,  n.  0277/Pres.,  e  successive
modificazioni;
   Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 2051 del 31
agosto 2007;
                              Decreta:
   1.  E' approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di
beni  e  servizi  da  parte  del  Servizio Pari Opportunita' e per la
valutazione  della  congruita'  sui  contratti nei quali sia parte il
Servizio  medesimo»,  nel  testo  allegato  al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY